Lo Statuto

Art. 1 – Denominazione, durata, sede.

1.1 È costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della legge Regione Liguria 28 maggio 1992, n. 15 (Legge regionale sul volontariato) l'associazione di volontariato denominata “Associazione Culturale Rapalloonia!”, (di seguito anche “Associazione”). I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia e di effettiva partecipazione degli aderenti alla vita associativa.

 

1.2 La durata dell’Associazione è illimitata.

 

1.3 L’Associazione ha sede in Rapallo, Via Mameli n. 159. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate nell’ambito della Regione Liguria.

 

 Art. 2 – Scopi e attività.

2.1 L’associazione, che opera senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l’Associazione ha per scopo la promozione del fumetto, dell’animazione e dei mondi ad essi adiacenti, in ogni possibile declinazione, mediante canali d’informazione e cultura.

 

2.2 Per il raggiungimento delle suddette finalità l’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

 

- promuovere e organizzare convegni, seminari, mostre e conferenze aventi ad oggetto i temi d’interesse dell’Associazione;

 

- promuovere e organizzare gruppi di lavoro per l’approfondimento delle tematiche attinenti le finalità istituzionali;

 

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, indagini, ricerche e studi per divulgare e diffondere un corretto uso degli strumenti di comunicazione coerente con i principi ispiratori dell’Associazione;

- istituire e gestire centri di documentazione a servizio degli aderenti e dei cittadini;

 

- istituire, gestire, promuovere e organizzare corsi di formazione aventi a oggetto i temi d’interesse dell’Associazione. L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 3 – Aderenti all’Associazione.

3.1 Sono aderenti dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Aderenti Fondatori) e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Aderenti Ordinari). Possono aderire anche enti e persone giuridiche nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

 

3.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

 

3.3 Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per - recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo con comunicazione scritta; - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; - decesso, estinzione; - comportamento contrastante con gli scopi statutari; - persistente violazione degli obblighi statutari.

 

3.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’aderente. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti.

4.1 Tutti gli aderenti hanno uguali diritti e uguali doveri.

 

4.2 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti è deliberato dall'Assemblea e deve essere versato nel termine da questa stabilito. E’ annuale, non è trasferibile né è restituibile in caso di perdita della qualità di aderente per qualsiasi causa.

 

4.3 Gli aderenti sono obbligati ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare il contributo stabilito dall'Assemblea; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

 

4.4 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

 

4.5 Gli aderenti in regola con il pagamento del contributo annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto; di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

 

Art. 5 – Amici Sostenitori.

5.1 Sono Amici Sostenitori coloro che, pur non aderendo all’Associazione, ne sostengono economicamente l’attività. L'Amico Sostenitore non è socio dell'Associazione. Egli non gode dei diritti e non è gravato delle responsabilità e degli obblighi propri degli aderenti.

 

5.2 Per conseguire la qualifica di Amico Sostenitore è richiesta l’iscrizione in apposito elenco tenuto presso la sede dell'Associazione e il versamento di un contributo non inferiore a quello stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L’aspirante Amico Sostenitore deve dichiarare per iscritto di Condividere lo spirito e le finalità dell’Associazione e di accettare le norme statutarie e regolamentari compatibili con la particolarità della figura.

 

5.3 L'Amico Sostenitore ha diritto, in qualsiasi momento, di chiedere la cancellazione dall’elenco degli Amici Sostenitori perdendo così la relativa qualifica. Nel caso in cui al Consiglio Direttivo dell’Associazione pervenga notizia di comportamenti contrari allo spirito e agli scopi dell’Associazione posti in essere dall’Amico Sostenitore, quest’ultimo è cancellato d’ufficio dall’elenco degli Amici Sostenitori, con conseguente perdita della relativa qualifica. In qualsiasi caso di perdita della qualifica i contributi versati non sono ripetibili e resta fermo l’obbligo di effettuare i versamenti dovuti per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.

 

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate.

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

 

- dal fondo di dotazione indicato nell’atto costitutivo;

 

- dai beni mobili e immobili con tale specifica destinazione;

 

- da eventuali fondi di riserva;

 

- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

 

- contributi degli aderenti;

 

- contributi di privati;

 

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;

 

- contributi di organismi internazionali;

 

- donazioni e lasciti testamentari;

 

- rimborsi derivanti da convenzioni;

 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

 

Art. 7 - Organi sociali.

7.1 Sono organi dell'Associazione:

 

a) l’Assemblea degli aderenti;

 

b) il Comitato di Indirizzo;

 

c) il Consiglio Direttivo;

 

d) il Presidente ed il Vice-Presidente.

 

7.2 L’Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti.

 

 

Art. 8 - Assemblea degli aderenti.

8.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale.

 

8.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola dallo stesso presieduta. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

 

8.3 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

 

• l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

 

• l’elezione dei componenti del Comitato di Indirizzo;

 

• l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

 

• l’elezione del Revisore dei Conti;

 

• l’approvazione dei programmi e delle strategie proposti dal Comitato di Indirizzo;

 

• la ratifica dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

 

• la determinazione dell’ammontare della quota associativa annuale;

 

• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

 

8.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

 

8.5 L’avviso di convocazione, che deve contenere giorno, ora, luogo della convocazione e l’ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita con modalità tali da assicurarne la conoscenza, ed è reso pubblico nella sede sociale.

 

8.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti.

 

8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

 

8.8 Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

 

8.9 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee.

 

 

Art. 9 – Comitato di Indirizzo.

9.1 Il Comitato di Indirizzo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 

9.2 Compete al Comitato di Indirizzo:

 

• definire le strategie di intervento per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

 

• elaborare i programmi di attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

 

9.3 Il Comitato di Indirizzo può dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

 

 

Art. 10 - Consiglio direttivo.

10.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 

10.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

 

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario che:

 

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

10.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

10.5 Compete al Consiglio Direttivo:

 

• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;

 

• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

 

• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo per l’approvazione entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell’anno di competenza;

• eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

 

• accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

 

• deliberare in merito all’esclusione di soci;

 

• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

 

• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità previste dal bilancio;

 

• nominare, all’occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni e l’eventuale compenso, nonché ogni altro organismo necessario e/o opportuno per il buon funzionamento dell’Associazione.

 

10.6 Il Consiglio Direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli consiglieri e/o ad altri organi ed organismi sociali.

 

 

Art. 11 – Presidente.

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l’elezione.

 

11.2 Il Presidente:

 

• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

 

• è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

 

• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

 

• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

11.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art. 12 - Revisore dei conti.

 

12.1 L’Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci.

 

12.2 Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta.

 

 

Art. 13 – Bilancio.

 

13.1 L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere approvati dall’Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.

 

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea

 

13.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

 

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione.

 

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e il disposto dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 15 - Norme di rinvio.

 

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e alla legge regione Liguria 28 maggio 1992, n. 15.

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